| Prot. n. 2011/50941/giochiltt IL DIRETTORE GENERALE modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000; ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni in materia di pagamento della vincita nel gioco del lotto; 2 Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311 ed in particolare l’art. 1 comma 491 con il quale sono stati modificati i premi del gioco del lotto e l’importo massimo della vincita conseguibile con ogni scontrino di gioco; Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l’art. 24, comma 39, con il quale si dispone che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisca con propri provvedimenti le innovazioni da apportare al gioco del lotto; Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici ed in particolare l’art. 2 comma 3; Visto il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011 di attuazione delle disposizioni contenute nel succitato decreto legge 138/2011; Vista la nota n.LLM-30-00494/11 del 16 dicembre 2011 con la quale la Società lottomatica s.p.a. propone di introdurre, in via sperimentale, nuovi moltiplicatori sulle sorti del gioco del lotto, limitatamente alle giocate effettuate sulla ruota TUTTE e per un importo non inferiore a 5 euro; Ritenuta opportuna tale forma di sperimentazione al fine di dare successiva concreta attuazione al succitato decreto direttoriale 12 ottobre 2011: DECRETA Articolo 1 Per tutti i concorsi del gioco del lotto del mese di febbraio 2012 -in via sperimentale- alle sole giocate effettuate sulla ruota TUTTE, con una posta di gioco non inferiore a 5 euro, sono applicati, diversamente da quanto stabilito dal comma 491 della Legge n. 311 del 30.12.2004, i premi di seguito elencati al lordo della ritenuta di legge: a) Estratto semplice: 12 volte la posta; b) Estratto determinato: 60 volte la posta; c) Ambo: 280 volte la posta; d) Terno: 6.000 volte la posta; e) Quaterna: 200.000 volte la posta; f) Cinquina: 10.000.000 volte la posta. Articolo 2 La vincita massima per ogni scontrino di gioco, conseguita applicando i premi di cui al precedente art. 1, non può eccedere la somma di 10 milioni di euro comunque sia ripartita la posta di gioco tra le sorti. 3 Articolo 3 L’iniziativa di cui al precedente art 1, potrà essere prolungata o riproposta anche su altre ruote con uno o più provvedimenti del Direttore per i Giochi. Articolo 4 Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del lotto. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 29 dicembre 2011 IL DIRETTORE f.to. Raffaele Ferrara Registrato alla Corte dei Conti Il 05 gennaio 2012 Reg. 001 Economia e Finanze fog.015
Edited by *plutone - 23/1/2012, 13:42
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